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Le varie ipotesi di conflitto
Il "conflitto di interessi" è un'anomalia che pervade
vari ambiti dell'ordinamento giuridico: le più important i
ipotesi di conflitto di interessi riguardano i contratti, e in particolare
la disciplina del diritto societario(art.2373 c.c. relativo al confltto
di interessi dei singoli soci, art.2391 c.c. per gli amministratori),
della rappresentanza , del diritto di famiglia ; altri ambiti riguardano
il diritto amministrativo(conflitto di interessi tra il Comune e la popolazione
dello stesso, ad esempio sui cosidetti usi civici) o il diritto costituzionale,
con particolare riguardo alla disciplina delle incompatibilità
e del conflitto di interessi per i titolari delle cariche di Governo (progetto
di legge n.1236-3612-4410-4488-B approvato nella 13.ma legislatura da
un solo ramo del Parlamento). Oltre a queste ipotesi disciplinate dal
codice civile o, in fieri, da una legge speciale di carattere costituzionale,
si possono rintracciare altre ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito
dell'attività bancaria, del condominio, nel campo assicurativo
ecc.
La funzione precipua del diritto è proprio quella di prevenire
i possibili contrasti tra differenti interessi, specialmente quando i
due interessi in gioco siano tali da porre in essere un vantaggio per
il titolare di uno di essi ed un corrispettivo svantaggio per il titolare
dell'altro.
Il verificarsi dei contrasti è alimentato anche dal fatto che,
se è vero che talora gli interessi intersoggettivi contemplati
dalle norme sono posti su un piede di assoluta parità, è
altrettanto vero che in alcune ipotesi gli interessi medesimi hanno, ab
origine, valori e priorità diverse dal punto di vista etico o sociale,
dal che deriva che l'ordinamento attribuisce a tali interessi una diversa
tutela che può dare origine a un conflitto(Aldo Stesuri/Il conflitto
di interessi/ Ed. Giuffrè).
Conflitto nello
svolgimento di funzioni di Governo
Tra tutte queste ipotesi certamente la più nota e dibattuta nella
attuale fase politica è quella di carattere costituzionale relativa
al conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo. Il conflitto
tra interessi pubblici e interessi privati nello svolgimento di funzioni
di governo costituisce una tematica di grande complessità; non
solo per la ricerca e lo studio delle possibili ipotesi di soluzione del
conflitto, ma soprattutto perché le implicazioni teoriche ivi sottese
si snodano attraverso questioni cruciali del diritto costituzionale che
vanno dalla rappresentanza politica all'esercizio di fondamentali libertà.(Antonella
Sciortino/Conflitto di interessi e cariche di governo/Giappichelli Editore)
L'occasione che pose all'attenzione dell'opinione pubblica tale tematica
fu la designazione quale leader della coalizione vincente nel 1994 dell'on.
Berlusconi, proprietario di uno dei maggiori gruppi imprenditoriali privati
italiani, operanti prevalentemente nel settore delle comunicazioni di
massa. Allora apparve evidente il "conflitto di interessi
" in cui veniva a trovarsi il neo Presidente del Consiglio a cui
facevano capo da un lato gli interessi delle sue aziende e, dall'altro,
l'interesse pubblico da curare nell'azione di governo.
La questione
delle frequenze
La
questione risultava ancora più complicata dal fatto che che le
reti televisive appartenenti al gruppo sopraddetto operavano in base ad
una concessione amministrativa delle frequenze. Situazione questa che,
ad avviso di autorevole dottrina, avrebbe integrato l'ipotesi contemplata
nell'art. 10 t.u. 30 marzo 1957, n.361. Tale disposizione prevede infatti
la ineleggibilità di coloro che in proprio o in qualità
di rappresentanti legali di società o imprese private risultano
vincolati allo Stato per contratti di opere o di somministrazioni oppure
per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica.
La situazione si ripropone oggi, ed è un "vero macigno"(come
più volte sottolineato da Montanelli) con il nuovo governo Berlusconi,
dopo che nella precedente legislatura, per motivi ancora poco chiari,
non si è riusciti a far approvare il disegno di legge sul conflitto
di interessi e sulle incompatibilità dei titolari di cariche di
governo.
Intollerabile
per qualsiasi sistema democratico
Lo scontro tra interessi delle aziende televisive e non, e interessi pubblici
in materia di comunicazioni, assicurazioni e servizi bancari, che nell'azione
di governo dovrebbero essere esercitati a servizio di tutti i cittadini
utenti, appare stridente e, quel che è più grave, senza
sbocco immediato.
Eppure nessun sistema democratico può permettersi di non avere
un "nucleo di garanzie" che possa regolare e prevenire il conflitto
di interessi per i membri dell'esecutivo.
Il conflitto di interessi appare alla luce del sole quando un rappresentante
del Governo vara dei provvedimenti che possono incidere su suoi interessi
privati rilevanti. Ma il conflitto può sussistere anche in relazione
ad una omissione nell'azione governativa, per il solo fatto cioè
di non prendere volutamente decisioni su di una determinata materia che
potrebbero nuocere agli interessi delle aziende da lui gestite.
A questo punto appare chiaro come il conflitto di interessi per i rappresentanti
governativi possa diventare uno status permanente, di cui una parte
emergente e la restante ancor più pericolosa in quanto nascosta
e non esattamente valutabile.
Contro il conflitto di interessi nel settore governativo, non essendo
stata approvata la relativa legge, non esiste attualmente uno strumento
legale di difesa del cittadino , ad eccezione naturalmente delle norme
penali in caso l'ipotesi configurasse un reato, e della legge 30 marzo
1957 citata , che prevede l'ineleggibilità per coloro che siano
titolari di rilevanti concessioni amministrative da parte dello Stato(frequenze
radio-televisive).
IL CASO TELECOM (12 giugno 2001)
In questi giorni
è scoppiato il caso del conflitto di interessi che avrebbe coinvolto
Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti nell'affare Seat-Tin.it., nel
quale i due manager erano al tempo stesso compratori e venditori attraverso
una misteriosa società portoghese. Al termine dell'operazione la
strana società con sede a Madeira si è trovata con un bel
gruzzolo in cassaforte, mentre uno strano premio di 168 miliardi sarebbe
stato incassato dal socio e fondatore di Seat Pagine Gialle Lorenzo Pellicioli.
Secondo il settimanale Panorama , la Procura di Torino avrebbe già
messo sotto inchiesta i top manager ipotizzando i reati di falsa comunicazione
sociale e la violazione delle norme che regolano , appunto, il conflitto
di interessi ( art.2373-2377 e 2391 del codice civile. )
Il caso Telecom ci fa capire come nel nostro ordinamento sia attualmente
più tutelato l'interesse dei soci di una SpA nei confronti degli
amministratori, rispetto ai cittadini utenti nei confronti dei propri
governanti e amministratori da loro eletti.
SYLOS LABINI:
LA CARTA DI STRASBURGO (7 giugno 2001)
Non dare tregua a Berlusconi, questo è l'invito pressante di Paolo
Sylos Labini su "L'Unità"del 7 giugno, in relazione al
conflitto di interessi e ad altri problemi (giustizia, RAI, sanità
ecc).
Sul conflitto di interessi Labini esorta ad usare tutti gli strumenti
legali esistenti.
"Nel futuro immediato è lecito attendersi che i dirigenti
DS non ripetano il grave errore di prendere per buono il cavillo - poco
tempo fa D'Alema l'ha definito "una finzione" - secondo cui
il titolare delle concessioni televisive sarebbe Confalonieri e non Berlusconi,
che in base alla legge del 1957 era ineleggibile come lo era Cecchi Gori.
E' un punto importante giacchè gli azionisti di oggi, tra cui ci
sono io, hanno deciso di tornare alla carica per far rispettare la legge
del '57, mai abrogata; se è quasi impossibile sperare che la maggioranza
di centro-destra sconfessi il cavillo, è invece lecito sperare
che questa volta la forte minoranza di centro-sinistra lo ripudi: è
una delle condizioni per portare avanti un'azione assai difficile, composta
di tre passi. Primo passo: gli interessati presentano il ricorso alla
Giunta delle elezioni contro Berlusconi, che si è presentato in
numerosi collegi (lo schema del ricorso si trova nel sito web del Ponte).
Secondo passo: attendere la decisione della Giunta , che probabilmente
sarà sfavorevole ai ricorsi, ma avrà avuto una forte opposizione
interna. Terzo passo: ricorso alla Corte di Strasburgo motivato dal fatto
che la delibera della Giunta delle elezioni non è appellabile,
mentre in uno Stato di diritto deve esserci sempre la possibilità
di appellarsi contro decisioni lesive di diritti.
Nel 1996 la nostra azione non ebbe successo perché di ricorsi ce
ne fu uno solo, la giunta lo bocciò all'unanimità e l'Europa
allora si mostrava indifferente alle vicende italiane. Oggi tutte e tre
le condizioni sono radicalmente cambiate: i ricorsi saranno numerosi,
nella giunta ci sarà una robusta minoranza favorevole, e il vento
in Europa è mutato. Con questo non possiamo contare su un esito
positivo, ma la sconfitta non è affatto certa. Ho appreso che sono
in atto altre iniziative, fra cui una che mira a coinvolgere l'antitrust.
In ogni modo il centrosinistra deve evitare la rassegnazione.
Cossiga: il
Cavaliere tenterà di risolverlo ( 15 giugno 2001)
Berlusconi in qualche
modo lo aggiusterà, anche perché nel suo ruolo diventa un
organo dell'UnioneEuropea, e la sua questione proprietaria potrebbe trasformarsi
in un caso istituzionale europeo. proverà ad aggiustarlo anche
se non concepisce che è essenziale risolvere il problema di separare
il potere del denaro dalla formazione del consenso. Gli è estraneo
il criterio di un grande giurista inglese come Dicey, secondo cui la democrazia
non esiste senza una pubblica opinione libera di esprimersi: Per questo
in campagna elettorale si è osservata la tendenza a trasformare
l'informazione in pubblicità".
Il Cavaliere
garante di se stesso: disegno di legge prima delle ferie (18 giugno 2001)
Nel suo primo discorso
programmatico al Senato, il Cavaliere al termine di un'ora di relazione
, ha accennato al conflitto di interessi, preannunciando che prima delle
ferie presenterà un disegno di legge ad hoc.
Naturalmente non ha anticipato i contenuti del disegno, facendo notare
comunque che l'argomento non è stato importante per chi l'ha votato.
Si può osservare che affidare a se stesso la soluzione del problema
del conflitto, è come affidare ad un imputato la gestione delle
regole del proprio processo. Si tratta quindi del caso più eclatante
di "conflitto di interessi"
Si può immaginare che l'iter della legge sarà molto lungo.
A prescindere dai suoi contenuti, si deve sottolineare come l'annuncio
di Berlusconi sia un' aperta ammissione che il problema esiste
E nel frattempo, prima del varo delle regole? Forse il controllo dovrebbe
essere esercitato dall'opposizione e dal Capo dello Stato.
IL PROGETTO
DI LEGGE NON APPROVATO.
(SARA' RIPROPOSTO?)
Nella 13.ma legislatura il conflitto di interessi ha formato oggetto di
un progetto di legge della Camera che, se approvato, non avrebbe certo
consentito le attuali anomalie.
Dato che nell'ordine del giorno del nuovo Governo vi è anche una
soluzione legislativa per il conflitto di interessi " che non sia
punitiva per Berlusconi", il testo della vecchia legge a questo punto
non potrà essere ignorato e potrà servire da parametro per
verificare se la riforma ventilata dal Polo delle Libertà sia attendibile
oppure sia soltanto uno strumento formale inteso ad accontentare l'opinione
pubblica e con lo scopo principale di sanare sostanzialmente la posizione
del premier.
In questo caso il famoso "macigno" di Montanelli diventerebbe
per il Governo una "coperta morbida".
Ecco le norme più
rilevanti del progetto di legge n.1236
Art.1 (Ambito di
applicazione)
Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di governo
si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari
di Stato, nonché i Commissari Straordinari del Governo di cui all'art.
11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Art. 2 (Obbligo di
astensione da atti di governo)
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi
hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente,
in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni
attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva
competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve
essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica,
propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
Art.4 (Dichiarazione
delle attività economiche)
1 Entro 20 giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'art.1
comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti
le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto
nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990,
n.287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero
una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi
sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giornoi per ogni
successiva variazione dei dati forniti.
2 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità
garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari
della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività
economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge.
Tali attività sono rilevanti qualora : a) il patrimonio relativo
alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale
dei soggetti di cui all'art.1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati
degli incrementi disposti dall'Autorità garamnte, in applicazione
dell'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287; b) si tratti
di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente
da qualunque parametro dimensionale.
Art.6 (Alienazione
o trasferimento delle attività economiche)
1 Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art.4, comma 2, entro
45 giorni dalla comunicazione di cui all'art.4, comma 3, il titolare della
carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un
gestore ai sensi dell'art.7, le attività economiche o le partecipazioni
che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque
eccedono il 2 per cento del capitale sociale.
2 Se il titolare della carica di Governo non provvede alla alienazione
o al trasferimento entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità
garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni
del caso ed ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario
e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione
di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato
delle imprese di cui all'art. 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente
a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto
della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale
profitto.
3 L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui
al comma precedente, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente
dalla Consob e con il Presidente dell'autorità di regolazione di
settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio
del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento
e ne trasmette copia , per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione
decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto
da parte del titolare della carica di Governo.
Art.10 (Attività
economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)
1- Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono
il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta
se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino
soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6
agosto 1990, n.223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n.28, in modo che
non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato
mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del
pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione
.
I PRIMI CENTO
GIORNI
SAREBBE
SOPRAVVISSUTO IL GOVERNO BERLUSCONI ALLA LEGGE N.1236?
Ecco cosa sarebbe accaduto nei primi cento giorni, se la legge sul
conflitto di interessi fosse già in vigore.
La
simulazione Ares analizza gli effetti immediati sulla squadra di governo
derivati dalla operatività di una efficace normativa sul conflitto
di interessi e dalla iniziativa dell'Autorità garante a tutela
dei cittadini utenti.
1 LO SCENARIO
DEL CONFLITTO
Le nuove norme, sotto il controllo del Garante, devono essere immediatamente
applicate per dirimere i vari conflitti di interesse collegati non solo
alla posizione del Presidente del Consiglio, notoriamente proprietario
di aziende rilevanti in vari settori e soprattutto titolare di concessioni
radio-televisive e di attività economiche concernenti il settore
delle comunicazioni di massa , ma anche alla situazione di alcuni ministri
e sottosegretari che svolgono attualmente attività di imprenditori
( si pensi ad esempio a Letizia Moratti, ministro della Pubblica Istruzione
e imprenditrice nel settore della multimedialità, a Lucio Stanca,
Ministro dell'Innovazione tecnologica e Presidente della holding che controlla
l'attività europea della IBM, a Pietro Lunardi Ministro dei Trasporti
e gestore della Rocksoll società leader nelle costruzioni di tunnel,
a Gerolamo Sirchia, responsabile della Sanità e ricercatore e studioso
delle cellule staminali, a Maurizio Sacconi neosegretario al Lavoro già
nel comitato scientifico della Confindustria.
E vediamo in pratica che succede.
In base al 2° comma dell'art.2 Berlusconi ed i suoi Ministri e Sottosegretari
di Stato non possono partecipare ad alcuna deliberazione attinente alla
carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza, quando
essi possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri:
Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi propri del
coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
Il settore di attività privata gestito da Berlusconi è talmente
vasto e articolato, e così complicato da rapporti di parentela,
da far ritenere a questo punto che le deliberazioni alle quali il Presidente
del Consiglio può partecipare siano ben poche(si pensi ad esempio
all'iter del progetto di finanziaria, una legge che normalmente tocca
in maniera rilevante i campi delle comunicazioni delle assicurazioni ,
delle costruzioni, del settore farmaceutico ecc., certamente molto familiari
e coinvolgenti per Cavaliere e figli o fratelli)
2 CRISI DA
ASTENSIONE
Si può verificare pertanto una paralisi dell'attività governativa
o perlomeno uno spossessamento del Presidente e l'anomalia di una delega
permanente, che porterebbe ad una conseguente sostanziale "delegittimazione
" dell' Autorità di governo. Naturalmente costituiscono un
problema in più le necessarie astensioni, anche se più ridotte,
di altri Ministri o sottosegretari della Squadra.
La legge prevede (al 4° comma dell'art.2) che da parte del Regolamento
del Consiglio dei Ministri sia data adeguata pubblicità ai casi
di mancata partecipazione a delibere ed alle motivazioni : il che rende
trasparente la situazione anomala dei membri del governo.
Ma il conflitto di interessi non si manifesta soltanto al momento delle
singole deliberazioni. Presidente del Consiglio e alcuni ministri, fino
a che conservano lo status di imprenditori in attività economiche
rilevanti, devono assolvere in base alla legge a precisi obblighi per
porre il Garante nelle condizioni di "ripristinare la legalità."
Devono cioè ,entro i primi venti giorni di governo, comunicare
al Garante tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno
detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo
o una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Entro
45 giorni da tale comunicazione l'Autorità garante accerta se le
attività economiche denunciate siano rilevanti(patrimonio finanziario
almeno pari a 15 miliardi, o si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione
di massa, indipendentemente dalla dimensione).
3 BRACCIO DI
FERRO E MULTE MILIARDARIE
Non può a questo punto non instaurarsi un braccio di ferro tra
il Cavaliere e l'Autorità del garante. Dinanzi allo spettro di
dover alienare gran parte delle aziende proprie e dei propri parenti,
è ipotizzabile che il Cavaliere cerchi tutti i cavilli e gli artifici
legali possibili per ridurre al minimo il patrimonio emergente e far scomparire
i pezzi pregiati più consistenti.
E il Garante, divenuto una sorta di contropotere a servizio dei cittadini,
non può che reagire instaurando una vera e propria istruttoria
che potrebbe anche trarre alimento da precedenti inchieste penali.
L'indagine intesa ad accertare la reale consistenza delle aziende, potrebbe
quindi sfociare nelle sanzioni amministrative pecuniarie in misura compresa
tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività
economiche non dichiarati (come previsto dall'art.4 della legge). Le sanzioni
miliardarie riaffermerebbero l'autorità del Garante nei confronti
di chi vuole eludere l'esatta dichiarazione dei cespiti, ma politicamente
rappresenterebbero una ulteriore delegittimazione del Presidente del Consiglio
nei confronti dei propri elettori.
4 QUARANTACINQUE
GIORNI PER VENDERE TUTTO
Entro 45 giorni dalla comunicazione del Garante al titolare della carica
di Governo interessato in ordine all'esito dell'accertamento sulla rilevanza
delle attività economiche di sua pertinenza,(ed a questo punto
i cento giorni sono esauriti!),il Cavaliere o eventuale altro ministro
in carica interessato devono provvedere ad alienare, o a trasferire ad
un gestore(scelto dal Presidente dell'Autorità garante previo conforme
parere della Consob), le attività economiche o le partecipazioni
che consentono di esercitare il controlo sulle stesse, o che comunque
eccedono il 2 per cento del capitale sociale.
Se gli interessati fanno orecchie da mercante, l'Autorità garante,
dopo aver convocato gli interessati e accertato il carattere volontario
e la gravità del loro comportamento, dichiara sussistente la situazione
di incompatibilità e contestualmente applica delle nuove sanzioni
amministrative multi-miliardarie.
Applicate le nuove sanzioni, nei successivi dieci giorni, il Garante provvede
a nominare un gestore del patrimonio del titolare della carica di governo,
definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione
al Gestore.
Dalla data dell'adesione, decorrono gli effetti del trasferimento, in
mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di governo.
5 I PICCOLI
IMPRENDITORI
Tra gli adempimenti previsti dalla legge sul conflitto di interessi(non
approvata) vi è anche quella che i titolari di cariche di governo,
non potendo esercitare attività imprenditoriali - e ciò
indipendentemente dal fatto che si tratti di attività economiche
rilevanti- entro 45 giorni dall'assunzione della carica provvedano a regolarizzare
la propria posizione. Adottando cioè misure dirette ad assicurare
che le attività economiche siano esercitate secondo criteri e in
condizione di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi
ingerenza da parte del titolare della carica di governo. Anche in caso
di violazione di queste regole sono previste sanzioni da parte del Garante.
Poiché in questi casi , come si è detto , non è rilevante
la dimensione dell'azienda, si tratta di adempimenti che dovrebbero riguardare
numerosi ministri e sottosegretari della squadra "liberista"
che esibiscono come titolo di merito la qualità di medio o piccolo
imprenditore. ciò susciterebbe non poche frizioni tra governo e
Garante, complicando i rapporti con l'Opinione Pubblica in presenza di
una opposizione che non potrebbe stare a guardare.
SILVIO NON
E' SOLO: ATTENTI A QUEI SEI!
LE POLTRONE CHE
SCOTTANO
Ecco i ministri e i sottosegretari della squadra di Berlusconi con maggiore
rischio di incappare nel conflitto di interessi:
Tab.1- I magnifici
sei
| Nome |
Carica |
Attività
economica |
| Renato
Ruggero |
Ministro
Esteri |
Cons.Ammin.Fiat |
| Letizia
Moratti |
Ministro
P.I. |
A.D.Goldeneg |
| Pietro
Lunardi |
Min.Infrastrutture |
Società
Rocksoil |
| Gerolamo
Sirchia |
Ministro
Sanità |
Cell
Factory(cellule staminali) |
| Maurizio
Sacconi |
Sottosegretario
al Lavoro |
Comitato
scientifico Confindustria |
| Lucio
Stanca |
Min.Innovazione
Tecnologica |
IBM
Europea |
UN PACCHETTO FISCALE SOSPETTO
I prossimi provvedimenti
che il Governo varerà prioritariamente rispetto agli altri preannunciati
in campagna elettorale, non sono certamente esenti dal sospetto di conflitto
di interessi.
Il Presidente del Consiglio e molti ministri e sottosegretari non hanno
ancora abbandonato le loro attività imprenditoriali, e guarda caso,
i provvedimenti fiscali che saranno subito approvati (legge Tremonti consistente
in sgravi fiscali alle imprese per 3000 miliardi, l'abolizione dell'imposta
su successioni e donazioni, un condono per le imprese sommerse) favoriscono
in maniera rilevante la situazione finanziaria delle aziende, tra le quali
certamente anche quelle di Silvio e dei magnifici sei.
Sono stati invece rinviati sine die gli altri provvedimenti promessi,
tra i quali l'integrazione delle pensioni minime e la detassazione dei
redditi più bassi (non da impresa).
USA/USA/USA
I conflitti di interesse
creano vivaci discussioni anche negli USA, ma , almeno in alcuni casi,
le soluzioni sembrano essere dietro l'angolo. Basta solo un po' di buon
senso. E' così che, per porre fine alle polemiche una volta per
tutte, Paul O'Neill, segretario del Tesoro dell'Amministrazione George
W.- Bush, ha annunciato che venderà il suo pacchetto di azioni
e opzioni dell'Alcoa, la più grande industria dell'alluminio del
mondo, di cui è stato Presidente dal 1987 al gennaio 2000. "Investirò
il ricavato- ha dichiarato il Ministro americano- in fondi indicizzati
che non costituiscono un problema per nessuno"
Ed ancora. Colin Powel, segretario di Stato, pare abbia dovuto perdere
,metà del suo patrimonio, disinvestendolo.; ed è andata
ancora peggio al più ricco del gruppo, Donald Rumsfeld, titolare
della Difesa, con un patrimonio di 200 milioni di dolllari.
Ha perduto anche George W.Bush jr con un patrimonio petrolifero di 20
milioni di dollari.
LE "PRIME VITTIME"
Lunardi e Taormina
E' di nuovo tempesta
sul conflitto di interessi. Ha acceso le polveri Luciano Violante :"In
base alla finanziaria non possiamo dare i soldi per le infrastrutture
al ministro Lunardi che continua ad essere presidente di una società
che si occupa proprio di infrastrutture. I cittadini devono sapere se
Lunardi spenderà i sodi come amministratore di una società
di infrastrutture o come ministro."
Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lunardi invece si
sarebbe già dimesso dagli incarichi di procuratore tecnico della
società Rocksoil.
E' tornata a farsi sentire anche Emma Bonino, chiedendosi che fine abbia
fatto il conflitto di interessi.
L'avvocato Taormina ha peraltro dichiarato che non proseguirà nello
svolgere incarichi professionali in cui siano implicati interessi dello
Stato. Tale dichiarazione l'avrebbe fatta però proprio dal banco
dell'aula del Tribunale
Di Brindisi dove stava difendendo il boss Prudentino
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