S.O.S. CITTADINI UTENTI !
Osservatorio sul Conflitto di Interessi


Le varie ipotesi di conflitto

Il "conflitto di interessi" è un'anomalia che pervade vari ambiti dell'ordinamento giuridico: le più importanti ipotesi di conflitto di interessi riguardano i contratti, e in particolare la disciplina del diritto societario(art.2373 c.c. relativo al confltto di interessi dei singoli soci, art.2391 c.c. per gli amministratori), della rappresentanza , del diritto di famiglia ; altri ambiti riguardano il diritto amministrativo(conflitto di interessi tra il Comune e la popolazione dello stesso, ad esempio sui cosidetti usi civici) o il diritto costituzionale, con particolare riguardo alla disciplina delle incompatibilità e del conflitto di interessi per i titolari delle cariche di Governo (progetto di legge n.1236-3612-4410-4488-B approvato nella 13.ma legislatura da un solo ramo del Parlamento). Oltre a queste ipotesi disciplinate dal codice civile o, in fieri, da una legge speciale di carattere costituzionale, si possono rintracciare altre ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito dell'attività bancaria, del condominio, nel campo assicurativo ecc.
La funzione precipua del diritto è proprio quella di prevenire i possibili contrasti tra differenti interessi, specialmente quando i due interessi in gioco siano tali da porre in essere un vantaggio per il titolare di uno di essi ed un corrispettivo svantaggio per il titolare dell'altro.
Il verificarsi dei contrasti è alimentato anche dal fatto che, se è vero che talora gli interessi intersoggettivi contemplati dalle norme sono posti su un piede di assoluta parità, è altrettanto vero che in alcune ipotesi gli interessi medesimi hanno, ab origine, valori e priorità diverse dal punto di vista etico o sociale, dal che deriva che l'ordinamento attribuisce a tali interessi una diversa tutela che può dare origine a un conflitto(Aldo Stesuri/Il conflitto di interessi/ Ed. Giuffrè).

Conflitto nello svolgimento di funzioni di Governo
Tra tutte queste ipotesi certamente la più nota e dibattuta nella attuale fase politica è quella di carattere costituzionale relativa al conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo. Il conflitto tra interessi pubblici e interessi privati nello svolgimento di funzioni di governo costituisce una tematica di grande complessità; non solo per la ricerca e lo studio delle possibili ipotesi di soluzione del conflitto, ma soprattutto perché le implicazioni teoriche ivi sottese si snodano attraverso questioni cruciali del diritto costituzionale che vanno dalla rappresentanza politica all'esercizio di fondamentali libertà.(Antonella Sciortino/Conflitto di interessi e cariche di governo/Giappichelli Editore)
L'occasione che pose all'attenzione dell'opinione pubblica tale tematica fu la designazione quale leader della coalizione vincente nel 1994 dell'on. Berlusconi, proprietario di uno dei maggiori gruppi imprenditoriali privati italiani, operanti prevalentemente nel settore delle comunicazioni di massa. Allora apparve evidente il "conflitto di interessi " in cui veniva a trovarsi il neo Presidente del Consiglio a cui facevano capo da un lato gli interessi delle sue aziende e, dall'altro, l'interesse pubblico da curare nell'azione di governo.

La questione delle frequenze
La questione risultava ancora più complicata dal fatto che che le reti televisive appartenenti al gruppo sopraddetto operavano in base ad una concessione amministrativa delle frequenze. Situazione questa che, ad avviso di autorevole dottrina, avrebbe integrato l'ipotesi contemplata nell'art. 10 t.u. 30 marzo 1957, n.361. Tale disposizione prevede infatti la ineleggibilità di coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultano vincolati allo Stato per contratti di opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.
La situazione si ripropone oggi, ed è un "vero macigno"(come più volte sottolineato da Montanelli) con il nuovo governo Berlusconi, dopo che nella precedente legislatura, per motivi ancora poco chiari, non si è riusciti a far approvare il disegno di legge sul conflitto di interessi e sulle incompatibilità dei titolari di cariche di governo.

Intollerabile per qualsiasi sistema democratico
Lo scontro tra interessi delle aziende televisive e non, e interessi pubblici in materia di comunicazioni, assicurazioni e servizi bancari, che nell'azione di governo dovrebbero essere esercitati a servizio di tutti i cittadini utenti, appare stridente e, quel che è più grave, senza sbocco immediato.
Eppure nessun sistema democratico può permettersi di non avere un "nucleo di garanzie" che possa regolare e prevenire il conflitto di interessi per i membri dell'esecutivo.
Il conflitto di interessi appare alla luce del sole quando un rappresentante del Governo vara dei provvedimenti che possono incidere su suoi interessi privati rilevanti. Ma il conflitto può sussistere anche in relazione ad una omissione nell'azione governativa, per il solo fatto cioè di non prendere volutamente decisioni su di una determinata materia che potrebbero nuocere agli interessi delle aziende da lui gestite.
A questo punto appare chiaro come il conflitto di interessi per i rappresentanti governativi possa diventare uno status permanente, di cui una parte emergente e la restante ancor più pericolosa in quanto nascosta e non esattamente valutabile.
Contro il conflitto di interessi nel settore governativo, non essendo stata approvata la relativa legge, non esiste attualmente uno strumento legale di difesa del cittadino , ad eccezione naturalmente delle norme penali in caso l'ipotesi configurasse un reato, e della legge 30 marzo 1957 citata , che prevede l'ineleggibilità per coloro che siano titolari di rilevanti concessioni amministrative da parte dello Stato(frequenze radio-televisive).


IL CASO TELECOM (12 giugno 2001)

In questi giorni è scoppiato il caso del conflitto di interessi che avrebbe coinvolto Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti nell'affare Seat-Tin.it., nel quale i due manager erano al tempo stesso compratori e venditori attraverso una misteriosa società portoghese. Al termine dell'operazione la strana società con sede a Madeira si è trovata con un bel gruzzolo in cassaforte, mentre uno strano premio di 168 miliardi sarebbe stato incassato dal socio e fondatore di Seat Pagine Gialle Lorenzo Pellicioli.
Secondo il settimanale Panorama , la Procura di Torino avrebbe già messo sotto inchiesta i top manager ipotizzando i reati di falsa comunicazione sociale e la violazione delle norme che regolano , appunto, il conflitto di interessi ( art.2373-2377 e 2391 del codice civile. )
Il caso Telecom ci fa capire come nel nostro ordinamento sia attualmente più tutelato l'interesse dei soci di una SpA nei confronti degli amministratori, rispetto ai cittadini utenti nei confronti dei propri governanti e amministratori da loro eletti.

SYLOS LABINI: LA CARTA DI STRASBURGO (7 giugno 2001)
Non dare tregua a Berlusconi, questo è l'invito pressante di Paolo Sylos Labini su "L'Unità"del 7 giugno, in relazione al conflitto di interessi e ad altri problemi (giustizia, RAI, sanità ecc).
Sul conflitto di interessi Labini esorta ad usare tutti gli strumenti legali esistenti.
"Nel futuro immediato è lecito attendersi che i dirigenti DS non ripetano il grave errore di prendere per buono il cavillo - poco tempo fa D'Alema l'ha definito "una finzione" - secondo cui il titolare delle concessioni televisive sarebbe Confalonieri e non Berlusconi, che in base alla legge del 1957 era ineleggibile come lo era Cecchi Gori. E' un punto importante giacchè gli azionisti di oggi, tra cui ci sono io, hanno deciso di tornare alla carica per far rispettare la legge del '57, mai abrogata; se è quasi impossibile sperare che la maggioranza di centro-destra sconfessi il cavillo, è invece lecito sperare che questa volta la forte minoranza di centro-sinistra lo ripudi: è una delle condizioni per portare avanti un'azione assai difficile, composta di tre passi. Primo passo: gli interessati presentano il ricorso alla Giunta delle elezioni contro Berlusconi, che si è presentato in numerosi collegi (lo schema del ricorso si trova nel sito web del Ponte). Secondo passo: attendere la decisione della Giunta , che probabilmente sarà sfavorevole ai ricorsi, ma avrà avuto una forte opposizione interna. Terzo passo: ricorso alla Corte di Strasburgo motivato dal fatto che la delibera della Giunta delle elezioni non è appellabile, mentre in uno Stato di diritto deve esserci sempre la possibilità di appellarsi contro decisioni lesive di diritti.
Nel 1996 la nostra azione non ebbe successo perché di ricorsi ce ne fu uno solo, la giunta lo bocciò all'unanimità e l'Europa allora si mostrava indifferente alle vicende italiane. Oggi tutte e tre le condizioni sono radicalmente cambiate: i ricorsi saranno numerosi, nella giunta ci sarà una robusta minoranza favorevole, e il vento in Europa è mutato. Con questo non possiamo contare su un esito positivo, ma la sconfitta non è affatto certa. Ho appreso che sono in atto altre iniziative, fra cui una che mira a coinvolgere l'antitrust. In ogni modo il centrosinistra deve evitare la rassegnazione.

Cossiga: il Cavaliere tenterà di risolverlo ( 15 giugno 2001)

Berlusconi in qualche modo lo aggiusterà, anche perché nel suo ruolo diventa un organo dell'UnioneEuropea, e la sua questione proprietaria potrebbe trasformarsi in un caso istituzionale europeo. proverà ad aggiustarlo anche se non concepisce che è essenziale risolvere il problema di separare il potere del denaro dalla formazione del consenso. Gli è estraneo il criterio di un grande giurista inglese come Dicey, secondo cui la democrazia non esiste senza una pubblica opinione libera di esprimersi: Per questo in campagna elettorale si è osservata la tendenza a trasformare l'informazione in pubblicità".

Il Cavaliere garante di se stesso: disegno di legge prima delle ferie (18 giugno 2001)

Nel suo primo discorso programmatico al Senato, il Cavaliere al termine di un'ora di relazione , ha accennato al conflitto di interessi, preannunciando che prima delle ferie presenterà un disegno di legge ad hoc.
Naturalmente non ha anticipato i contenuti del disegno, facendo notare comunque che l'argomento non è stato importante per chi l'ha votato.
Si può osservare che affidare a se stesso la soluzione del problema del conflitto, è come affidare ad un imputato la gestione delle regole del proprio processo. Si tratta quindi del caso più eclatante di "conflitto di interessi"
Si può immaginare che l'iter della legge sarà molto lungo. A prescindere dai suoi contenuti, si deve sottolineare come l'annuncio di Berlusconi sia un' aperta ammissione che il problema esiste
E nel frattempo, prima del varo delle regole? Forse il controllo dovrebbe essere esercitato dall'opposizione e dal Capo dello Stato.

IL PROGETTO DI LEGGE NON APPROVATO.
(SARA' RIPROPOSTO?)

Nella 13.ma legislatura il conflitto di interessi ha formato oggetto di un progetto di legge della Camera che, se approvato, non avrebbe certo consentito le attuali anomalie.
Dato che nell'ordine del giorno del nuovo Governo vi è anche una soluzione legislativa per il conflitto di interessi " che non sia punitiva per Berlusconi", il testo della vecchia legge a questo punto non potrà essere ignorato e potrà servire da parametro per verificare se la riforma ventilata dal Polo delle Libertà sia attendibile oppure sia soltanto uno strumento formale inteso ad accontentare l'opinione pubblica e con lo scopo principale di sanare sostanzialmente la posizione del premier.
In questo caso il famoso "macigno" di Montanelli diventerebbe per il Governo una "coperta morbida".

Ecco le norme più rilevanti del progetto di legge n.1236

Art.1 (Ambito di applicazione)
Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari Straordinari del Governo di cui all'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400

Art. 2 (Obbligo di astensione da atti di governo)
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

Art.4 (Dichiarazione delle attività economiche)
1 Entro 20 giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'art.1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giornoi per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge.
Tali attività sono rilevanti qualora : a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'art.1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garamnte, in applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287; b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

Art.6 (Alienazione o trasferimento delle attività economiche)
1 Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art.4, comma 2, entro 45 giorni dalla comunicazione di cui all'art.4, comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'art.7, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.
2 Se il titolare della carica di Governo non provvede alla alienazione o al trasferimento entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso ed ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'art. 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.
3 L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma precedente, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente dalla Consob e con il Presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia , per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.

Art.10 (Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)
1- Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n.223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n.28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione………….

I PRIMI CENTO GIORNI

SAREBBE SOPRAVVISSUTO IL GOVERNO BERLUSCONI ALLA LEGGE N.1236?
Ecco cosa sarebbe accaduto nei primi cento giorni, se la legge sul conflitto di interessi fosse già in vigore.

La simulazione Ares analizza gli effetti immediati sulla squadra di governo derivati dalla operatività di una efficace normativa sul conflitto di interessi e dalla iniziativa dell'Autorità garante a tutela dei cittadini utenti.

1 LO SCENARIO DEL CONFLITTO
Le nuove norme, sotto il controllo del Garante, devono essere immediatamente applicate per dirimere i vari conflitti di interesse collegati non solo alla posizione del Presidente del Consiglio, notoriamente proprietario di aziende rilevanti in vari settori e soprattutto titolare di concessioni radio-televisive e di attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa , ma anche alla situazione di alcuni ministri e sottosegretari che svolgono attualmente attività di imprenditori ( si pensi ad esempio a Letizia Moratti, ministro della Pubblica Istruzione e imprenditrice nel settore della multimedialità, a Lucio Stanca, Ministro dell'Innovazione tecnologica e Presidente della holding che controlla l'attività europea della IBM, a Pietro Lunardi Ministro dei Trasporti e gestore della Rocksoll società leader nelle costruzioni di tunnel, a Gerolamo Sirchia, responsabile della Sanità e ricercatore e studioso delle cellule staminali, a Maurizio Sacconi neosegretario al Lavoro già nel comitato scientifico della Confindustria.
E vediamo in pratica che succede.
In base al 2° comma dell'art.2 Berlusconi ed i suoi Ministri e Sottosegretari di Stato non possono partecipare ad alcuna deliberazione attinente alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza, quando essi possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri: Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
Il settore di attività privata gestito da Berlusconi è talmente vasto e articolato, e così complicato da rapporti di parentela, da far ritenere a questo punto che le deliberazioni alle quali il Presidente del Consiglio può partecipare siano ben poche(si pensi ad esempio all'iter del progetto di finanziaria, una legge che normalmente tocca in maniera rilevante i campi delle comunicazioni delle assicurazioni , delle costruzioni, del settore farmaceutico ecc., certamente molto familiari e coinvolgenti per Cavaliere e figli o fratelli)

2 CRISI DA ASTENSIONE
Si può verificare pertanto una paralisi dell'attività governativa o perlomeno uno spossessamento del Presidente e l'anomalia di una delega permanente, che porterebbe ad una conseguente sostanziale "delegittimazione " dell' Autorità di governo. Naturalmente costituiscono un problema in più le necessarie astensioni, anche se più ridotte, di altri Ministri o sottosegretari della Squadra.
La legge prevede (al 4° comma dell'art.2) che da parte del Regolamento del Consiglio dei Ministri sia data adeguata pubblicità ai casi di mancata partecipazione a delibere ed alle motivazioni : il che rende trasparente la situazione anomala dei membri del governo.
Ma il conflitto di interessi non si manifesta soltanto al momento delle singole deliberazioni. Presidente del Consiglio e alcuni ministri, fino a che conservano lo status di imprenditori in attività economiche rilevanti, devono assolvere in base alla legge a precisi obblighi per porre il Garante nelle condizioni di "ripristinare la legalità."
Devono cioè ,entro i primi venti giorni di governo, comunicare al Garante tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo o una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Entro 45 giorni da tale comunicazione l'Autorità garante accerta se le attività economiche denunciate siano rilevanti(patrimonio finanziario almeno pari a 15 miliardi, o si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalla dimensione).

3 BRACCIO DI FERRO E MULTE MILIARDARIE
Non può a questo punto non instaurarsi un braccio di ferro tra il Cavaliere e l'Autorità del garante. Dinanzi allo spettro di dover alienare gran parte delle aziende proprie e dei propri parenti, è ipotizzabile che il Cavaliere cerchi tutti i cavilli e gli artifici legali possibili per ridurre al minimo il patrimonio emergente e far scomparire i pezzi pregiati più consistenti.
E il Garante, divenuto una sorta di contropotere a servizio dei cittadini, non può che reagire instaurando una vera e propria istruttoria che potrebbe anche trarre alimento da precedenti inchieste penali.
L'indagine intesa ad accertare la reale consistenza delle aziende, potrebbe quindi sfociare nelle sanzioni amministrative pecuniarie in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati (come previsto dall'art.4 della legge). Le sanzioni miliardarie riaffermerebbero l'autorità del Garante nei confronti di chi vuole eludere l'esatta dichiarazione dei cespiti, ma politicamente rappresenterebbero una ulteriore delegittimazione del Presidente del Consiglio nei confronti dei propri elettori.

4 QUARANTACINQUE GIORNI PER VENDERE TUTTO
Entro 45 giorni dalla comunicazione del Garante al titolare della carica di Governo interessato in ordine all'esito dell'accertamento sulla rilevanza delle attività economiche di sua pertinenza,(ed a questo punto i cento giorni sono esauriti!),il Cavaliere o eventuale altro ministro in carica interessato devono provvedere ad alienare, o a trasferire ad un gestore(scelto dal Presidente dell'Autorità garante previo conforme parere della Consob), le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controlo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.
Se gli interessati fanno orecchie da mercante, l'Autorità garante, dopo aver convocato gli interessati e accertato il carattere volontario e la gravità del loro comportamento, dichiara sussistente la situazione di incompatibilità e contestualmente applica delle nuove sanzioni amministrative multi-miliardarie.
Applicate le nuove sanzioni, nei successivi dieci giorni, il Garante provvede a nominare un gestore del patrimonio del titolare della carica di governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione al Gestore.
Dalla data dell'adesione, decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di governo.

5 I PICCOLI IMPRENDITORI
Tra gli adempimenti previsti dalla legge sul conflitto di interessi(non approvata) vi è anche quella che i titolari di cariche di governo, non potendo esercitare attività imprenditoriali - e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di attività economiche rilevanti- entro 45 giorni dall'assunzione della carica provvedano a regolarizzare la propria posizione. Adottando cioè misure dirette ad assicurare che le attività economiche siano esercitate secondo criteri e in condizione di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza da parte del titolare della carica di governo. Anche in caso di violazione di queste regole sono previste sanzioni da parte del Garante.
Poiché in questi casi , come si è detto , non è rilevante la dimensione dell'azienda, si tratta di adempimenti che dovrebbero riguardare numerosi ministri e sottosegretari della squadra "liberista" che esibiscono come titolo di merito la qualità di medio o piccolo imprenditore. ciò susciterebbe non poche frizioni tra governo e Garante, complicando i rapporti con l'Opinione Pubblica in presenza di una opposizione che non potrebbe stare a guardare.

SILVIO NON E' SOLO: ATTENTI A QUEI SEI!

LE POLTRONE CHE SCOTTANO
Ecco i ministri e i sottosegretari della squadra di Berlusconi con maggiore rischio di incappare nel conflitto di interessi:

Tab.1- I magnifici sei

Nome Carica Attività economica
Renato Ruggero Ministro Esteri Cons.Ammin.Fiat
Letizia Moratti Ministro P.I. A.D.Goldeneg
Pietro Lunardi Min.Infrastrutture Società Rocksoil
Gerolamo Sirchia Ministro Sanità Cell Factory(cellule staminali)
Maurizio Sacconi Sottosegretario al Lavoro Comitato scientifico Confindustria
Lucio Stanca Min.Innovazione Tecnologica IBM Europea


UN PACCHETTO FISCALE SOSPETTO

I prossimi provvedimenti che il Governo varerà prioritariamente rispetto agli altri preannunciati in campagna elettorale, non sono certamente esenti dal sospetto di conflitto di interessi.
Il Presidente del Consiglio e molti ministri e sottosegretari non hanno ancora abbandonato le loro attività imprenditoriali, e guarda caso, i provvedimenti fiscali che saranno subito approvati (legge Tremonti consistente in sgravi fiscali alle imprese per 3000 miliardi, l'abolizione dell'imposta su successioni e donazioni, un condono per le imprese sommerse) favoriscono in maniera rilevante la situazione finanziaria delle aziende, tra le quali certamente anche quelle di Silvio e dei magnifici sei.
Sono stati invece rinviati sine die gli altri provvedimenti promessi, tra i quali l'integrazione delle pensioni minime e la detassazione dei redditi più bassi (non da impresa).

USA/USA/USA

I conflitti di interesse creano vivaci discussioni anche negli USA, ma , almeno in alcuni casi, le soluzioni sembrano essere dietro l'angolo. Basta solo un po' di buon senso. E' così che, per porre fine alle polemiche una volta per tutte, Paul O'Neill, segretario del Tesoro dell'Amministrazione George W.- Bush, ha annunciato che venderà il suo pacchetto di azioni e opzioni dell'Alcoa, la più grande industria dell'alluminio del mondo, di cui è stato Presidente dal 1987 al gennaio 2000. "Investirò il ricavato- ha dichiarato il Ministro americano- in fondi indicizzati che non costituiscono un problema per nessuno"
Ed ancora. Colin Powel, segretario di Stato, pare abbia dovuto perdere ,metà del suo patrimonio, disinvestendolo.; ed è andata ancora peggio al più ricco del gruppo, Donald Rumsfeld, titolare della Difesa, con un patrimonio di 200 milioni di dolllari.
Ha perduto anche George W.Bush jr con un patrimonio petrolifero di 20 milioni di dollari.

LE "PRIME VITTIME"
Lunardi e Taormina

E' di nuovo tempesta sul conflitto di interessi. Ha acceso le polveri Luciano Violante :"In base alla finanziaria non possiamo dare i soldi per le infrastrutture al ministro Lunardi che continua ad essere presidente di una società che si occupa proprio di infrastrutture. I cittadini devono sapere se Lunardi spenderà i sodi come amministratore di una società di infrastrutture o come ministro."
Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lunardi invece si sarebbe già dimesso dagli incarichi di procuratore tecnico della società Rocksoil.
E' tornata a farsi sentire anche Emma Bonino, chiedendosi che fine abbia fatto il conflitto di interessi.
L'avvocato Taormina ha peraltro dichiarato che non proseguirà nello svolgere incarichi professionali in cui siano implicati interessi dello Stato. Tale dichiarazione l'avrebbe fatta però proprio dal banco dell'aula del Tribunale
Di Brindisi dove stava difendendo il boss Prudentino